FAQ Provider
Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e altra normativa in materia di ECM
A.25 - E’ possibile mostrare il nome/logo di un dispositivo medico-sanitario e/o del suo produttore, durante l’erogazione di un corso accreditato ECM?
Secondo quanto espresso dall’articolo 78 (Utilizzo di dispositivi sanitari) comma 2 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017, l’uso di dispositivi non unici e indispensabili richiede che tali dispositivi non siano riconoscibili all’interno dell’aula e nemmeno nelle aree adiacenti, quindi si dovrà procedere ad oscurare gli eventuali nomi/loghi presenti.
Se l’evento formativo prevede l’uso di dispositivi sanitari che non sono unici e indispensabili ai sensi del comma 1, il provider deve garantire che il nome del dispositivo e il produttore dello stesso non siano riconoscibili ai discenti anche nelle aree adiacenti alla sede dell’evento.
A.24 - Alla luce della Delibera del 14 dicembre 2017 (pubblicata il 1 febbraio 2018) sulla tematica di interesse nazionale «Vaccini e strategie vaccinali» che riguarda gli eventi del triennio 2017/2019, è possibile applicare gli effetti della delibera anche agli eventi antecedenti alla data di pubblicazione?
Sì, nel caso di eventi che trattavano la tematica di interesse nazionale «Vaccini e strategie vaccinali» (Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14/12/2017 sulle "Tematiche di interesse nazionale") con data inizio nel triennio 2017/2019 e con data di inserimento antecedente alla data di pubblicazione della Delibera, è possibile chiedere (entro il triennio) il cambio dell’obiettivo formativo e l’indicazione della tematica di interesse nazionale, tuttavia non saranno riconosciuti retroattivamente eventuali incrementi al numero dei crediti (rimarranno invariati) e pertanto non verrà variato il dovuto contributo alle spese. La modifica comporterà al provider la ripetizione del rapporto vista la variazione dell’obiettivo formativo.
A.23 - In quali casi si configura una sessione parallela o un workshop all’interno di un convegno?
Un workshop è un evento che si svolge all’interno di un congresso o convegno al quale partecipa distintamente solo una parte dei discenti, per il quale è previsto un distinto accreditamento, con uno specifico criterio di attribuzione dei crediti. Nel caso in cui si prevedano più workshop paralleli si effettueranno accreditamenti singoli per ogni workshop.
Nel caso in cui si prevedano sessioni parallele all’interno di un convegno o congresso, con tematiche "comuni" a cui partecipano tutti i discenti già presenti all’evento principale, non è necessario effettuare accreditamenti distinti e possono essere incluse nell’unico accreditamento del convegno o congresso. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017 - Allegato Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM - Pagina 4:
Punto Testo Crediti 2 CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE (oltre 200 partecipanti previsti)
Eventi che si svolgono all’interno di congressi e convegni tra cui Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti previsti). [...]0,7 crediti per ogni ora di partecipazione effettiva (non frazionabile) entro e non oltre i 100 partecipanti.
I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento. [...]
Paragrafo 4.3 (Durata e sede dell’evento) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
[...]
Il percorso formativo deve essere comune per tutta la platea incluse eventuali sessioni parallele a cui partecipano tutti i discenti. Pertanto non sono accreditabili nello stesso evento sessioni parallele a cui partecipano distintamente solo una parte dei discenti. Queste ultime sono consentite solo secondo quanto previsto dai "Criteri di assegnazione dei crediti" alla voce "Workshop".
[...]
A.22 - Come vanno considerati i patrocini e i fondi interprofessionali nell’ambito del supporto economico fornito alle attività formative?
I patrocini e i fondi interprofessionali, nell’ambito del supporto economico fornito alle attività formative, devono essere considerati come altre forme di finanziamento secondo quanto disposto dal D.M. 26 marzo 2013.
Al contrario non risulta necessario inserire tra le forme di finanziamento il patrocinio a titolo gratuito purché sia documentato.
Articolo 2 (Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attività formative) del D.M. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e alle Società scientifiche del 26 marzo 2013 :
Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza [..] e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista [..] è ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, in favore di attività formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa stessa.
A.21 - È consentito l’ingresso agli informatori scientifici/rappresentanti dello sponsor durante l’evento?
E’ consentito l’ingresso in aula a massimo due rappresentanti per ogni sponsor commerciale che non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor. Tale accesso non deve condizionare l’attività formativa e deve essere consentito nei limiti della capienza massima prevista nella sala. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017 articolo 79 (Sponsorizzazione commerciale) comma 9:
È consentito l’accesso in aula di massimo due rappresentanti dello sponsor commerciale, purché ciò non condizioni l’attività formativa.
Paragrafo 4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
[...] Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor. [...]
A.20 - Quali sono le tempistiche del rinnovo standard?
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 (Rinnovo dell’accreditamento standard) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017, la possibilità di presentare la domanda di rinnovo dell’accreditamento standard verrà progressivamente consentita ai provider a seguito di una comunicazione tramite l’abilitazione di una funzione informatica all’interno del sistema ECM.
Comma 1
La domanda di rinnovo dell’accreditamento standard può essere presentata novanta giorni prima della scadenza dell’accreditamento standard. Nel caso in cui la domanda non venga presentata, il provider decade dall’accreditamento al termine del periodo di cui all’art. 50, comma 3. In tal caso, trova applicazione l’art. 54 comma 6.
Comma 2
Con la presentazione della domanda di rinnovo, il provider mantiene l’accreditamento standard fino alla data di notifica dell’esito del procedimento di rinnovo o, per i provider accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla data di decorrenza del provvedimento di rinnovo purché disciplinato nei rispetti Manuali regionali.
Comma 3
Il procedimento di rinnovo segue la disciplina prevista per l’accreditamento standard, salva la facoltà per l’ente accreditante di escludere la visita presso la sede del provider o di individuare modalità di valutazione alternative alla stessa.
A.19 - E' consentito avvalersi di ausili quali pulsantiere, app e software di "televoting" nell'ambito delle sessioni "interattive" della formazione residenziale?
Sì è possibile utilizzare tali strumenti nell'ambito delle sessioni "interattive" previste dai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" (simulazioni, role playing, prove/esercitazioni e piccoli lavori di gruppo) per favorire il diretto ed attivo coinvolgimento tra tutor/docenti e discenti.
Pertanto nel caso in cui questi ausili vengano utilizzati nell'ambito delle casistiche previste, queste sessioni possono essere oggetto di incremento dei crediti/ora per il criterio di "formazione interattiva" in ambito residenziale secondo quanto previsto al punto 1 dei "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM". Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017 - Allegato Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM - Pagina 3:
Punto Testo Crediti 1 FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA
[..] Altresì è possibile svolgere una sessione interattiva, se il numero dei discenti è limitato, coinvolgendo i discenti e aumentando il livello di interazione tra loro e i tutor/docenti. Si possono realizzare simulazioni, role playing, prove/esercitazioni e piccoli lavori di gruppo (massimo 25 partecipanti previsti a tutor fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti per garantire un’adeguata partecipazione) [..][..] E’ prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: [..]
[..] - presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un’adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente) [...]
A.18 - Quali sono gli adempimenti previsti per il provider in caso di variazione dei requisiti valutati per l’accreditamento?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 57 (Variazioni) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Il provider deve comunicare all’ente accreditante tutte le variazioni relative ai requisiti valutati per l’accreditamento, ovvero relative alla titolarità, alla struttura o all’organizzazione tempestivamente e comunque entro trenta giorni dal compimento delle stesse.
Comma 2
Il mantenimento dell’accreditamento in seguito alle variazioni è subordinato alla valutazione positiva da parte dell’ente accreditante.
A.17 - Nel rapporto finale degli eventi RES, vanno riportati solo i partecipanti che hanno preso parte a tutta la durata dell’evento?
I partecipanti da inserire nel rapporto finale di un evento RES sono i discenti che:
abbiano preso parte ad almeno il 90% della durata dell’evento;
siano soggetti con obbligo di acquisizione crediti ECM;
abbiano superato la verifica finale dell’apprendimento, ove prevista;
abbiano consegnato la scheda di valutazione della qualità percepita.
I dati relativi ai partecipanti che non rientrano nelle condizioni sopra richiamate, devono comunque essere elencati per ogni singolo evento all’interno della Relazione annuale dell’anno di riferimento.
A.16 - Quale data va inserita nel campo del tracciato record "Data acquisizione credito"?
Nel tracciato record – Sezione "Informazioni del partecipante" - Campo "Data acquisizione crediti" - deve essere inserita la data di acquisizione dei crediti da parte del discente a seguito della prova di valutazione dell’apprendimento del partecipante. Ovvero, non deve essere riportata la data di invio del tracciato all'ente accreditante, né il termine dell’evento, ma deve essere indicata la data del superamento della prova di valutazione da parte del singolo discente.
Per la presentazione del rapporto di fine evento si deve prendere in considerazione l'articolo 33 (Anagrafe dei crediti) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 3
Per la registrazione dei crediti, il provider trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. [...]
La versione aggiornata delle "Specifiche funzionali tracciato record consuntivo ECM" è sempre disponibile nella sezione "Moduli e documenti".
A.15 - Quando il Provider può avvalersi della riduzione di 1/3 del contributo alle spese per l’erogazione di un evento?
Il contributo alle spese relativo è ridotto di 1/3 per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22€ in favore di attività formative che non godono di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa stessa.
Si deve prendere come riferimento l'articolo 2 (Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attività formative) del D.M. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e alle Società scientifiche del 26 marzo 2013:
Comma 3
Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (articolo 1 , comma 1 lettera b) e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista (articolo l, comma 1, lettere c), d), f) e commi 2 e 3) è ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, in favore di attività formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa stessa.
A.14 - Il contributo per i corsi FAD è calcolato sul numero di utenti previsti o sul numero degli effettivi partecipanti all’evento?
Il contributo alle spese per l’attività formativa a distanza viene calcolato in base al numero di crediti attribuiti all’evento e al numero degli effettivi partecipanti a conclusione dell’evento.
Si deve prendere come riferimento l'articolo 4 (Registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi) del D.M. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e alle Società scientifiche del 26 marzo 2013:
Comma 1
I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati [...] sono tenuti al versamento del contributo alle spese [...] per ogni attività formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che hanno superato la prova di apprendimento [...]
A.13 - Il contributo annuale deve essere versato dal Provider anche se non organizza alcun evento nell’anno di riferimento?
Si. Il contributo annuale di cui al D.M. 26 marzo 2013 - Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e alle Società scientifiche – è dovuto a prescindere dall’aver svolto o meno eventi formativi. Pertanto, i Provider accreditati che non erogano eventi per un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) debbono comunque versare il contributo annuale alle spese stabilito in € 2.582,28.
A.12 - Qual è il termine per il pagamento del contributo alle spese e la presentazione del rapporto di fine evento?
Per il pagamento del contributo alle spese si deve prendere come riferimento l'articolo 3 (Termini e provvedimenti) del D.M. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e alle Società scientifiche del 26 marzo 2013:
Comma 4
Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili ex ante.
Per la presentazione del rapporto di fine evento si deve prendere in considerazione l'articolo 73 (Rapporto dell’evento) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Entro novanta giorni dalla conclusione dell’evento, il provider trasmette, tramite traccia elettronica comune, all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. in coerenza con quanto definito all’art. 33 comma 3:
a) l’elenco dei nomi dei discenti e dei docenti cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
b) il numero dei crediti riconosciuti a ciascun discente;
c) l’elenco dei discenti reclutati;
d) i dati identificativi dei soggetti che hanno compiuto reclutamenti.
Comma 2
Il provider conserva copia di tutta la documentazione relativa al riconoscimento dei crediti e al pagamento del contributo alle spese per cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento dell’evento.
A.11 - Cos’è il Dossier Formativo?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 29 (Dossier formativo) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
Comma 2
Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
Comma 3
La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
Comma 4
Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas (Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)
A.10 - Chi identifica gli obiettivi formativi e quali sono le tipologie di obiettivi formativi?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 28 (Obiettivi formativi) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale E.C.M., nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Comma 2
La Commissione nazionale individua, in condivisione con il C.T.R., gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree:
a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
b) obiettivi formativi di processo;
c) obiettivi formativi di sistema.
Comma 3
Gli obiettivi formativi tecnico-professionali di cui alla lettera a) del precedente comma individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.
Comma 4
Gli obiettivi formativi di processo di cui alla lettera b) del comma 2 individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione.
Comma 5
Gli obiettivi formativi di sistema di cui alla lettera c) del comma 2 individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori.
A.09 - I docenti/relatori in un evento ECM da chi devono ricevere il compenso per la loro attività?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 76 (Conflitto di interessi E.C.M.) comma 2 e 6 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 2
Il provider in quanto responsabile dell’obiettività, indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell’evento, adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto, di interessi anche potenziale.
Comma 6
I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell’evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno.
Inoltre, si deve prendere come riferimento anche l'articolo 79 (Sponsorizzazione commerciale) comma 6 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 6
Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell’evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider.
A.08 - Il Provider deve richiedere a tutti i docenti/relatori/moderatori l’autocertificazione sul conflitto d’interessi indipendentemente dalla presenza dell’eventuale conflitto?
Cosa si intende per sponsorizzazione di un evento?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 76 (Conflitto di interessi E.C.M.) comma 4 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 4
Il provider riceve e conserva una dichiarazione dei docenti e dei moderatori dell’evento avente ad oggetto l’esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario intrattenuti nei due anni precedenti all’evento. L’esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all’inizio dell’attività formativa.
A.07 - Chi deve dichiarare il reclutamento di un partecipante?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 80 (Reclutamento dei discenti) comma 3 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 3
Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider il proprio reclutamento [...]
A.06 - Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 79 (Sponsorizzazione commerciale) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Gli eventi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento.
Comma 2
Il provider deve comunicare all’ente accreditante l’esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento.
Comma 3
Non è consentito indicare lo sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi.
Comma 4
È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale, secondo le modalità previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M., esclusivamente:
a) prima dell'inizio e dopo il termine dell’evento;
b) nell'ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell’evento.
Comma 5
Nello svolgimento dell’evento, il provider deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate.
Comma 6
Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell’evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider.
Comma 7
Il provider deve conservare e rendere disponibili all’ente accreditante e agli organi di verifica i contratti di sponsorizzazione dai quali si evincono chiaramente le obbligazioni assunte delle parti.
Comma 8
Lo sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell’evento e del materiale durevole.
Comma 9
È consentito l’accesso in aula di massimo due rappresentanti dello sponsor commerciale, purché ciò non condizioni l’attività formativa.
Cosa si intende per reclutamento?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 80 (Reclutamento dei discenti) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
Comma 2
Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento.
Comma 3
Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider il proprio reclutamento e il mancato superamento del limite di cui al precedente comma. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall’ente accreditante all’Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto.
Comma 4
Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
Comma 5
Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.
A.05 - Si possono aggiungere eventi rispetto al Piano formativo presentato?
Il Provider ha la possibilità di incrementare la propria offerta formativa svolgendo nuovi eventi, fermo restando l’obbligo di realizzare almeno la metà degli eventi indicati nel Piano formativo annuale.
A.04 - Nel programma di un evento residenziale deve essere inserito anche il CV del moderatore?
Nel programma del singolo evento devono essere indicati i Responsabili scientifici, i docenti e i moderatori con gli estratti dei relativi curricula. Si specifica che il moderatore non è una figura che acquisisce crediti, salvo che partecipi anche come discente o docente a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste.
A.03 - Si possono svolgere eventi ECM in una Regione diversa da quella nella quale il Provider regionale è accreditato?
L’accreditamento conseguito presso le Regioni o Province Autonome consente, di norma, di erogare eventi esclusivamente nel territorio dell’Ente accreditante. L’evento organizzato dal provider in Regioni o Province Autonome al di fuori di tale territorio, deve essere accreditato, previa specifica richiesta, dalla Commissione nazionale per la formazione continua, alla quale sarà dovuto il contributo alle spese relativo all’evento.
A.02 - Un Provider può essere accreditato sia a livello nazionale sia a livello regionale?
Un Provider non può essere contemporaneamente accreditato a livello nazionale e regionale. È necessario scegliere una delle due possibilità.
A.01 - Come si individua l’Ente competente all’accreditamento dei provider?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 48 (Competenza degli enti accreditanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
La domanda di accreditamento può essere rivolta all’ente accreditante liberamente scelto dall’istante salvo quanto di seguito previsto.
Comma 2
I soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie devono chiedere l’accreditamento come provider alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in cui hanno la sede legale. I soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie possono liberamente scegliere l’ente accreditante.
Comma 3
Qualora i soggetti pubblici di cui al precedente comma svolgano il proprio piano formativo in più Regioni, possono sottoporre la richiesta di accreditamento alla Commissione nazionale.
Comma 4
Nel caso in cui le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, abbiano più sedi operative ubicate in più Regioni o Province autonome, la domanda di accreditamento può essere presentata alla Commissione nazionale.
Comma 5
I provider regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano che intendano erogare eventi formativi al di fuori del territorio dell’ente accreditante devono chiedere l’accreditamento del singolo evento alla Commissione nazionale cui è dovuto, in tal caso, il relativo contributo alle spese.
Comma 6
Le Università, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.S.S.), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) e gli enti pubblici di rilievo nazionale possono chiedere l’accreditamento nazionale ancorché siano accreditati come erogatori di attività sanitarie o sociosanitarie.
Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM
M.18 - È possibile indicare il logo dello sponsor nel materiale di cancelleria, nei gadget e nei badge?
La distribuzione da parte del provider di materiale di cancelleria, gadget, con il logo dello sponsor commerciale, non configura violazione della normativa degli artt. 77 (Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento) e 79 (Sponsorizzazione commerciale) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017 e del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM al §4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM), fermo restando che tali attività non devono condizionare l’indipendenza e l’obiettività dei contenuti formativi.
Secondo quanto disposto dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM al §4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM), non è consentito, da parte del provider, indicare il logo dello sponsor sui badge.
Articolo 77 (Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute"del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell’evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il provider non può organizzare o partecipare all’organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
Comma 2
Durante lo svolgimento dell’evento, è consentita l’indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato.
Comma 3
È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
a) nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento.
Articolo 79 (Sponsorizzazione commerciale) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Gli eventi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento.
Comma 2
Il provider deve comunicare all’ente accreditante l’esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento.
Comma 3
Non è consentito indicare lo sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi.
Comma 4
È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale, secondo le modalità previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M., esclusivamente:
a) prima dell'inizio e dopo il termine dell’evento;
b) nell'ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell’evento.
Comma 5
Nello svolgimento dell’evento, il provider deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate.
Comma 6
Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell’evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider.
Comma 7
Il provider deve conservare e rendere disponibili all’ente accreditante e agli organi di verifica i contratti di sponsorizzazione dai quali si evincono chiaramente le obbligazioni assunte delle parti.
Comma 8
Lo sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell’evento e del materiale durevole.
Comma 9
È consentito l’accesso in aula di massimo due rappresentanti dello sponsor commerciale, purché ciò non condizioni l’attività formativa.
Paragrafo 4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Lo sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che opera anche in ambito sanitario che fornisce finanziamenti risorse o servizi ad un provider ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in occasione dell’evento nei limiti consentiti dal presente Manuale.
Vanno comunque indicati nell’elenco degli sponsor, i soggetti con cui è stato stipulato un contratto a titolo gratuito, che prevedano la presenza all’esterno del luogo dove si svolge la formazione, nonché i soggetti che forniscono finanziamenti in denaro in assenza di spazi pubblicitari.
Nei contratti di sponsorizzazione devono essere documentati chiaramente e dettagliatamente i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi per le parti.
I nominativi degli sponsor devono essere dichiarati precedentemente all’evento, in base a quanto stabilito nell’Allegato "A".
Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi, nel foglio delle firme di presenza o sui badge, nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita
È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale esclusivamente:
a) prima dell'inizio e dopo il termine dell’evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell’ultima pagina del materiale durevole FAD;
b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell’evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di … (indicazione dell’impresa sponsor)";
c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegna solo all’esterno della sala in cui si svolge l’evento).
In ogni caso, l’esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l’evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor.
Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo sponsor.
M.17 - Esiste un format per la relazione finale sull’esito della valutazione che viene sottoscritta dal responsabile scientifico dell’evento?
All’interno del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM viene più volte citata la relazione del responsabile scientifico in tema di valutazione dell’acquisizione delle competenze e di esito della valutazione. La modalità di elaborazione della suddetta relazione tuttavia non è stata standardizzata così da lasciare piena libertà di gestione al responsabile scientifico.
M.16 - E' possibile far compilare ai discenti le risposte al questionario cartaceo su una scheda da sottoporre ad un correttore automatico/informatizzato?
Sì è possibile, secondo quanto previsto al paragrafo 4.10 "Valutazione dell’apprendimento" del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM che prevede procedure di correzione informatizzate, tuttavia si ribadisce quanto contenuto nel "Manuale" ovvero che tali schede devono riportare il nominativo e la firma del discente.
Paragrafo 4.10
[...] Qualora il questionario sia cartaceo si richiede che venga sottoscritto dal partecipante, e sia registrato l’esito tramite procedura di verifica del superamento manuale o informatizzata, e che la relazione finale sull’esito della valutazione sia sottoscritta dal responsabile scientifico dell’evento. [...]
M.15 - La documentazione cartacea può essere conservata in formato digitale?
Ai sensi dell’art. 81 (Obbligo di conservazione della documentazione) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017, il provider conserva per almeno 5 anni la documentazione originale relativa all’accreditamento, all’erogazione degli eventi e ai pagamenti dei contributi, nonché alle sponsorizzazioni al fine di consentire le verifiche degli organi di controllo. E’ possibile mantenere la sola copia digitale qualora la stessa sia depositata presso un sistema di "Conservazione sostitutiva" secondo quanto previsto dall’AGID, attraverso uno dei suoi conservatori accreditati.
M.14 - Cosa sono i progetti formativi aziendali (P.F.A.)?
Per "Progetto Formativo Aziendale" si intende un insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed univoco obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.
Si deve prendere come riferimento l'articolo 1 comma 2 del D.M. Contributo alle spese accreditamenti ECM del 27/12/2001:
Comma 2
Ai fini e per gli effetti della contribuzione, prevista dall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinata dal comma 1 del presente decreto, per evento formativo si intende la singola attività di formazione continua residenziale o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale del personale sanitario. Per progetto formativo aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.
M.13 - Quali sono le modalità di rilascio delle attestazioni ai partecipanti stranieri di un evento?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.12 (Attestati ECM) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
[...] In caso di partecipante straniero è possibile indicare, nell’ attestato di partecipazione, il numero di crediti che l’evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine; nel caso di docente straniero va indicata la durata dell’intervento e il numero di crediti che l’evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine.
L’attestato di partecipazione, come quello dei crediti acquisiti, non può riportare sotto alcuna forma, i nominativi delle aziende sponsor dell’evento.
M.12 - Quali sono le modalità di acquisizione dei crediti dei docenti?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.5 (Docenti e moderatori dell’evento) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
I docenti dell’evento devono essere esperti, in ragione di titoli di studio, della materia oggetto di insegnamento. I docenti acconsentono a mettere a disposizione il proprio materiale didattico per le verifiche previste dal Manuale delle verifiche.
I docenti e i moderatori dell’evento devono sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche se tali fonti e rapporti non sussistono.
Il docente e il moderatore non possono essere indicati dalle imprese sponsor dell’evento ma esclusivamente dal provider. In ogni caso, i contenuti formativi devono essere indipendenti da interessi commerciali in ambito sanitario.
I docenti possono prendere parte alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento o di una parte d’essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell’evento. In questo caso il docente non può partecipare all’evento con il ruolo di discente; se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento, può partecipare all’evento come discente, così come il moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti. Nel caso in cui la prova di verifica dell’apprendimento sia il questionario e nel caso in cui la partecipazione alla stesura del questionario da parte del docente non sia stata superiore al 25% dell’intero questionario (misurabile dalla relazione del responsabile scientifico dell’evento in cui sia identificabile la partecipazione alla stesura del questionario da parte del singolo docente) è consentito al docente prendere parte all’evento come discente con le medesime condizioni previste, tuttavia nella valutazione dell’apprendimento dovranno essere escluse (dal conteggio delle risposte corrette) tutte le risposte date alle domande che erano state predisposte dal docente stesso.
Non è consentito inserire all’interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all’interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta.
La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un’unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto.
M.11 - Quali sono le modalità di variazione e cancellazione di un evento per il quale si è richiesto l’accreditamento?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.8 (Variazione e cancellazione dell’evento) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Fatte salve le limitazioni previste da specifiche normative è consentito ai provider nazionali compiere autonomamente modifiche per gli eventi formativi nei seguenti limiti:
a) fino al decimo giorno prima dell’inizio dell’evento sono consentite tutte le modifiche, anche relative al nominativo e all’esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale, tale tempistica si applica anche al termine ultimo di inserimento delle edizioni successive;
b) fino al giorno di inizio dell’evento è possibile modificare esclusivamente i docenti e il programma per la sola parte relativa al docente.
Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e saranno a disposizione dell’Ente accreditante
Per i provider regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, i termini entro cui compiere le variazioni dell’evento, ai sensi dell’art. 69 comma 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, saranno stabiliti dagli Enti accreditanti territoriali.
Il provider deve provvedere alla cancellazione dal sistema informatico ECM degli eventi inseriti che non intende svolgere almeno tre giorni lavorativi prima dalla data indicata precedentemente come inizio dell’evento, salvo sopravvenuta impossibilità oggettiva non imputabile al provider.
Nel caso in cui il provider non svolga l’evento per impossibilità oggettiva, l’evento deve essere cancellato entro la data indicata di fine dell’evento.
M.10 - Come deve comportarsi un Provider al momento della ricezione della scheda di valutazione di fine evento compilata dai discenti?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.11 (Rilevazione qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Fuori dalle ore destinate alla formazione, il provider deve sottoporre ai discenti, anche nel caso in cui l’evento non sia sponsorizzato, un questionario sulla qualità nel quale possano indicare l’eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l’attività.
La scheda della qualità deve contenere:
a) la domanda sulla percezione di interesse commerciale sanitario nell’ambito dell’attività educazionale (anche se l’evento non è sponsorizzato);
b) la possibilità di segnalare il modo in cui lo sponsor oppure altra azienda commerciale in ambito sanitario abbia condizionato l’attività formativa;
c) la possibilità di segnalare eventuali anomalie riscontrate nel corso dell’evento, tramite l’indirizzo e-mail ecmfeedback@agenas.it o tramite altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’Ente accreditante. I nominativi dei discenti che effettueranno le segnalazioni non saranno comunicati ai provider.
La scheda della qualità deve essere compilata in forma anonima da parte dei discenti e deve essere acquisita dal provider separatamente rispetto alla documentazione di verifica dell’apprendimento, ove prevista, e all’eventuale documentazione anagrafica del discente. Qualora il questionario venga svolto online, l’acquisizione informatica della scheda dovrà avvenire con modalità tali da garantire l’anonimato del discente. La scheda di qualità percepita, allegata al presente Manuale con la lettera "B", deve essere proposta ai discenti secondo il modello standard, senza alterarne il contenuto. Il provider può sottoporre altri questionari per la qualità percepita in aggiunta a quello obbligatorio, ad uso proprio secondo quanto stabilito sul piano della qualità. Gli Enti accreditanti possono integrare il modello con ulteriori quesiti aggiuntivi.
M.09 - È consentito pubblicizzare farmaci, strumenti e dispositivi medici o sanitari in sedi adiacenti a quelle dedicate all'evento di ECM?
Si deve prendere come riferimento l'articolo 77 (Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell’evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il provider non può organizzare o partecipare all’organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
Comma 2
Durante lo svolgimento dell’evento, è consentita l’indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato.
Comma 3
È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
a) nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento.
Si deve prendere come riferimento anche l'articolo 78 (Utilizzo di dispositivi sanitari) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Se l’evento formativo ha per oggetto l’insegnamento dell’utilizzo di dispositivi sanitari unici e indispensabili per conseguire nuove conoscenze alla luce delle acquisizioni scientifiche più autorevoli e accreditate, il provider deve rendere noto ai discenti e comunicare all’ente accreditante se l’evento è in tutto o in parte finanziato da soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano il dispositivo utilizzato. Il responsabile scientifico dell’evento indica le ragioni per cui il dispositivo sanitario deve ritenersi unico ed indispensabile.
Comma 2
Se l’evento formativo prevede l’uso di dispositivi sanitari che non sono unici e indispensabili ai sensi del comma 1, il provider deve garantire che il nome del dispositivo e il produttore dello stesso non siano riconoscibili ai discenti anche nelle aree adiacenti alla sede dell’evento.
Comma 3
In nessun caso l’evento formativo si può risolvere nella promozione pubblicitaria di dispositivi sanitari.
Comma 4
L’ente accreditante può chiedere in qualsiasi momento al provider evidenze dell’osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Inoltre si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.18 (Pubblicità nell’evento ECM di prodotti di interesse sanitario) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell’evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. L’attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario non può essere svolta comunque da incaricati del provider.
È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
a) nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento;
c) nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita;
d) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
e) durante le pause dell’attività formativa nella stessa aula.
Per i prodotti di interesse sanitario non può essere inserita nessuna pubblicità nel materiale informatico e audiovisivo, né sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, link banner e forme affini durante lo svolgimento dell’attività formativa, neanche prima e dopo l’inizio dell’evento.
M.08 - Nell’ erogazione di un contributo ad un Provider per lo svolgimento di un evento, qual è la differenza tra partner, sponsor e altra fonte di finanziamento?
Per la definizione di "Partner" si deve prendere come riferimento l'articolo 2 (Definizioni e acronimi) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
[...] x) «partner»: il soggetto che partecipa, insieme al provider, all’organizzazione e alla gestione di eventi formativi in virtù di appositi accordi; [...]
Per la definizione di "sponsor" si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.17 (Sponsorizzazione dell’evento ECM) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Lo sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che opera anche in ambito sanitario che fornisce finanziamenti risorse o servizi ad un provider ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in occasione dell’evento nei limiti consentiti dal presente Manuale.
Vanno comunque indicati nell’elenco degli sponsor, i soggetti con cui è stato stipulato un contratto a titolo gratuito, che prevedano la presenza all’esterno del luogo dove si svolge la formazione, nonché i soggetti che forniscono finanziamenti in denaro in assenza di spazi pubblicitari.
Nei contratti di sponsorizzazione devono essere documentati chiaramente e dettagliatamente i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi per le parti.
I nominativi degli sponsor devono essere dichiarati precedentemente all’evento, in base a quanto stabilito nell’Allegato "A".
Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi, nel foglio delle firme di presenza o sui badge, nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita
È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale esclusivamente:
a) prima dell'inizio e dopo il termine dell’evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell’ultima pagina del materiale durevole FAD;
b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell’evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di … (indicazione dell’impresa sponsor)";
c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegna solo all’esterno della sala in cui si svolge l’evento).In ogni caso, l’esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l’evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor.
Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo sponsor.
Si configura "Altro finanziamento" quando un soggetto non chieda al Provider alcuna pubblicità in cambio del proprio contributo economico per lo svolgimento di un evento.
M.07 - L'attività pregressa che un aspirante Provider è tenuto a documentare può riguardare qualsiasi tipologia di formazione?
L'attività pregressa può riferirsi a qualsiasi tipologia di formazione, purché svolta in ambiti attinenti alle professioni sanitarie riconosciute.
M.06 - Quali sono i documenti per i quali vi è un obbligo di firma digitale?
Si deve prendere come riferimento il Comunicato Obbligo di firma digitale del 24/11/2017.
M.05 - Nella presentazione del Piano di Qualità, è obbligatorio per il Provider inserire la certificazione relativa alle attività di formazione?
Per individuare la documentazione obbligatoria si deve prendere come riferimento l' Allegato A - Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Requisito: Implementazione miglioramento qualità
Presenza di un piano per il MCQ (miglioramento continuo qualità) indicante tutte le fasi di attività, con ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, contenenti tutte le procedure specifiche per le attività legate all’educazione continua in medicina (per tutti i singoli requisiti dell’offerta formativa).
Presenza di un Responsabile Qualità e relativo CV dal quale si evince l’esperienza operativa e/o accademica nel sistema dei procedimenti di qualità in ambito formativo.
Il provider descrive i processi relativi alla formazione in un Piano della qualità, che deve contenere:
a) l’organigramma relativo all’ECM;
b) funzionigramma descrittivo dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione del provider;
c) le procedure per la rilevazione e prevenzione del conflitto di interessi, anche potenziale, nella struttura organizzativa e nella pianificazione, progettazione ed erogazione degli eventi;
d) le procedure di governo del processo della contrattazione, della sponsorizzazione e della contabilità;
e) le procedure per l’analisi e la rilevazione dei fabbisogni formativi sottoposte al Comitato scientifico, e precisamente: strumenti utilizzati, periodicità, modalità (adeguata per professioni sanitarie destinatarie dell’offerta formativa), elaborazione dati, coerenza del budget con le attività formative previste, priorità formative aziendali, corrispondenza con la vigente normativa ECM;
f) le procedure di pianificazione, progettazione ed erogazione dell’attività formativa;
g) le procedure di funzionamento del Comitato scientifico con particolare riferimento all’individuazione del Responsabile scientifico, alla valutazione scientifica del piano formativo, e all’approvazione del programma dei singoli eventi ove non previsti dal piano;
h) le procedure per il pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese dei docenti e dei moderatori;
i) le procedure di gestione dei feedback;
l) le procedure di valutazione d’impatto dell’attività formativa svolta;
m) le procedure di archiviazione e conservazione degli atti e dei documenti relativi all’accreditamento e all’erogazione degli eventi per consentire all’Ente accreditante e ai suoi organi ausiliari le verifiche presso la sede operativa o legale;
n) procedure che consentano la gestione e la trasmissione dei flussi delle partecipazioni al COGEAPS e all'Ente accreditante
o) ulteriori aspetti relativi alla qualità dei processi stabiliti dall’ONFOCS;
p) procedure aventi ad oggetto la prevenzione del conflitto di interessi in materia ECM. [...]
M.04 - Qual è il ruolo del Responsabile Scientifico dell’evento formativo?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.4 (Il Responsabile scientifico dell’evento incaricato dal provider) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.
Il Responsabile scientifico non può avere interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti la progettazione dell’evento.
Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico.
Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell’evento, tuttavia, essendo colui che sovraintende alla predisposizione della verifica dell’apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.
M.03 - Qual è la composizione del Comitato scientifico di un provider?
Si deve prendere come riferimento l'Allegato A - Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Requisito: Competenze scientifico - formative
[...] Per l’accreditamento settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell’offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la quale si chiede l’accreditamento, compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l’attività formativa. [...]
M.02 - Quale struttura organizzativa deve avere un Provider per ottenere l’accreditamento?
Il provider deve soddisfare i requisiti minimi per l’accreditamento indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
Si deve prendere come riferimento l'articolo 45 (Requisiti nazionali minimi per l’accreditamento provvisorio) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Comma 1
Può conseguire l’accreditamento provvisorio qualsiasi soggetto dotato di una organizzazione adeguata all’erogazione di formazione continua nel settore della salute.
Comma 2
L’organizzazione del provider per l’erogazione di formazione continua è adeguata solo se ricorrono contestualmente:
a) l’attività di formazione in ambito sanitario nel proprio oggetto di attività;
b) l’incarico ad un Comitato Scientifico per la progettazione e validazione del piano formativo annuale e del programma dei singoli eventi;
c) l’esistenza di infrastrutture fisiche ed informatiche adeguate alle tipologie formative per le quali si chiede l’accreditamento;
d) l’adozione di procedure per il miglioramento continuo delle attività formative;
e) l’adozione di processi di archiviazione, conservazione e trasmissione dei dati relativi ai crediti riconosciuti ai professionisti sanitari.
Comma 3
Non può conseguire l’accreditamento:
a) il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
b) il soggetto che intrattiene con imprese operanti in ambito sanitario rapporti commerciali diversi dalla sponsorizzazione disciplinata dal presente Accordo tali da compromettere la qualità e l’indipendenza della formazione. La Commissione nazionale stabilisce i termini, le modalità e ogni altro aspetto di natura formale o sostanziale per regolamentare l’esercizio di attività formative non accreditate nel sistema E.C.M. poste in essere dai provider;
c) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario;
d) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti aventi coniuge, parenti o affini fino al secondo grado che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
Comma 4
La disciplina esecutiva relativa ai requisiti minimi richiesti per l’accreditamento è prevista dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M.
Comma 5
Il partner dell’evento è soggetto agli stessi limiti previsti dal precedente comma 3.
Comma 6
Il provider non può organizzare o partecipare, direttamente o indirettamente, all’organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l’informazione su prodotti di interesse sanitario a scopo promozionale.
Inoltre si deve prendere in considerazione l' Allegato A - Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM
M.01 - Quali sono gli obiettivi formativi?
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Obiettivi formativi) del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
Nella pianificazione e nella progettazione dell’evento, il provider deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti selezionandoli dal seguente elenco:
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
2. Linee guida - protocolli - procedure
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti
16. Etica, bioetica e deontologia
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà
20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali
23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
25. Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione
28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto
29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment
30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema
32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema
Si aggiungono gli obiettivi 14 e 17 anche nell’area tecnico-professionale, che così diventano gli obiettivi:
34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Sempre nell’area tecnico-professionale si aggiungono i seguenti obiettivi:
36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza
37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione
38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti
I corsi sulla legislazione, sull’informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono essere corsi base ma devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario. Non sono riconosciuti crediti formativi per i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciale non attinenti con la specifica competenza sanitaria.
La formazione deve essere scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica.